Disclosure ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088

Informativa ex articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/2088

FVS SGR (di seguito anche “FVS” o la “SGR”) rivolge una particolare attenzione alle tematiche relative alla sostenibilità e reputa che l’integrazione delle tematiche ambientali, sociali e di governance (i.e. ESG – Environmental, Social, Governance) nella gestione aziendale, nella strategia di investimento, nonché nelle relazioni con gli stakeholder debba essere perseguita al fine di allineare gli interessi propri degli investitori a quelli del contesto esterno.

In tale ambito la SGR istituisce fondi che promuovono, tra le altre, caratteristiche sociali e/o ambientali e struttura il proprio processo di investimento integrando i rischi ESG sia in fase di valutazione dell’investimento nelle società target sia in fase di monitoraggio delle società partecipate. Il rischio ESG è il rischio che eventi attinenti a fattori di tipo ambientale, sociale o di governance possano provocare impatti negativi, effettivi o potenziali, sia sulla società target sia sulla SGR.

In particolare, FVS ha individuato nella normativa interna in materia di investimenti il proprio processo di selezione e gestione degli investimenti tenendo in considerazione i principi di responsabilità socio-ambientale sia nella fase di due diligence (pre-investimento) che in quella di monitoraggio delle partecipate. L’integrazione dei criteri ESG nell’ambito del processo di investimento è riflessa anche all’interno dei regolamenti di gestione dei fondi istituiti da FVS. 

Nella fase di investimento, l’attività di due diligence è integrata con la valutazione preliminare della società target sulla base dei criteri di investimento ESG volti a identificare e valutare i rischi e le opportunità di sostenibilità di ciascun investimento. Tali criteri sono suddivisi tra “negativi” (i.e. “Criteri di esclusione”), finalizzati all’esclusione di società target operanti in settori controversi o che svolgono attività ad alto effetto negativo per la sostenibilità, e “positivi” (i.e. “Criteri di valutazione”), finalizzati: (i) a identificare gli eventuali rischi/carenze rilevanti in ambito ambientale, sociale e di governance; (ii) a verificare l’allineamento dell’investimento con gli impegni assunti dalla SGR e dal fondo in ambito ESG, (iii) a individuare le principali opportunità di miglioramento a seguito del perfezionamento dell’operazione. Tali criteri sono stati redatti ispirandosi ai principi UN PRI – Principle for Responsible Investment rilasciati dalle Nazioni Unite. Tali elementi di valutazione costituiscono, unitamente agli altri, la base informativa su cui il Consiglio di Amministrazione delibera sul proseguire o meno con l’investimento.

Tenuto conto di tali valutazioni iniziali, nella fase di gestione del portafoglio e di monitoraggio degli investimenti la SGR promuove il successo sostenibile, lo sviluppo e la creazione di valore delle società partecipate assumendo un approccio gestionale che prevede vari strumenti di engagement, tra i quali una frequenza elevata di contatti con l’azienda (c.d. “attività di dialogo”) e con i rappresentanti negli organi sociali. Tale dialogo è funzionale a stimolare in modo continuativo il management dell’azienda ad un impegno costante e duraturo finalizzato a garantire un successo sostenibile e a mantenere una buona condotta nella gestione del business con riferimento sia agli aspetti economici, patrimoniali e finanziari, sia agli ambiti di sostenibilità anche al fine del perseguimento degli obiettivi ESG.

Informativa ex articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2088

I fondi istituiti dalla SGR promuovono, tra le altre, caratteristiche sociali e/o ambientali come previsto dalla normativa interna della SGR in materia. Tuttavia, gli investimenti sottostanti non tengono necessariamente conto dei criteri dell’Unione Europea per le attività economiche ecosostenibili (Regolamento (UE) 2020/852 – c.d. EU Taxonomy) e non hanno necessariamente come obiettivo la promozione di investimenti sostenibili come definiti dall’art. 2, punto 17, del Regolamento (UE) 2019/2088. Per la parte di portafoglio investita seguendo tali principi, la SGR attualmente considera gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ex art. 4, comma 1, del Regolamento (UE) 2019/2088 nei propri criteri di investimento ESG previsti dalla normativa interna della SGR in materia. Uno statement circa i principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (“Principal Adverse sustainability Impacts” – PAI Statement) verrà predisposto a seguito dell’affinamento e dell’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione.

La strategia di investimento sostenibile e i criteri di selezione ESG adottati per la selezione delle Società Target sono definiti dalla normativa interna della SGR. Tali criteri sono stati redatti ispirandosi ai principi UN PRI – Principle for Responsible Investment rilasciati dalle Nazioni Unite.

Non sono stati individuati specifici indici di benchmark per la valutazione dell’allineamento tra le caratteristiche sociali e/o ambientali promosse dal Fondo. Potranno essere individuati per ogni Società Target dei possibili obiettivi quantitativi con lo scopo di monitorare il raggiungimento delle caratteristiche promosse.

Per gli altri investimenti, la selezione e la valutazione della Società Target si ispira in ogni caso a quanto previsto nei criteri di investimento ESG adottati dalla SGR; ciò permette di minimizzare il potenziale impatto negativo degli investimenti sui fattori di sostenibilità.

Disclosure ex articolo 5 del Regolamento 2019/2088

FVS SGR è tenuta ad adottare sane e prudenti politiche di remunerazione e incentivazione che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio e che non incoraggino un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio e con i regolamenti dei fondi che gestisce. In applicazione di tale principio, le politiche di remunerazione della SGR non incoraggiano l’assunzione di rischi di sostenibilità. 

La presente Informativa non è riferibile alle politiche e alle strategie adottate con riferimento alla gestione del Fondo Sviluppo PMI il cui periodo di investimento si è concluso prima dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/2088.